statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE  AWMR - ITALIA

Art.1 - La denominazione dell'Associazione è "AWMR - Italia", Sezione Italiana della Associazione delle Donne della Regione Mediterranea, in breve "AWMR - Italia".

Art.2 - L'associazione ha la sede legale in Lecce alla via Isabella Castriota n.24/A. Per lo svolgimento delle sue attività l'Associazione può convocare riunioni in qualsiasi luogo del territorio nazionale. L'Associazione può istituire filiali, non aventi autonoma soggettività giuridica, in tutto il territorio nazionale, con deliberazione dell'Assemblea.

Art.3 - L'Associazione è un ente non commerciale ed aderisce pienamente ai valori associativi posti a base della Associazione Internazionale delle Donne della Regione Mediterranea, "Association of Women of the Mediterranean Region", che ha sede a Cipro.
Come donne che fanno parte della Regione Mediterranea, consapevoli dell'importanza strategica della nostra regione, ci proponiamo di superare barriere di tipo economico, sessuale, culturale, sociale, razziale, nazionale, etnico, religioso, politico o di qualsiasi altro tipo, per perseguire una cooperazione pacifica in tutta l'area del Mediterraneo. Unite nella comune aspirazione alla giustizia, all'autodeterminazione, all'eguaglianza ed alla pace, le socie dell'Associazione hanno l'impegno di lavorare per una vita migliore delle popolazioni e delle generazioni future, in una regione libera dai conflitti, dagli armamenti, dall'inquinamento, dallo sfruttamento e da tutte le forme di dominazione e discriminazione. Coscienti che il mondo richiede urgentemente una maggiore cooperazione fra i popoli, come donne che vivono ed operano nella Regione Mediterranea, unite in un movimento di base, le socie dell'Associazione hanno l'impegno di creare, insieme ad altre organizzazioni femminili nazionali, regionali ed internazionali, una nuova consapevolezza, regionale e globale, della necessità di maggiore rispetto, comprensione, cooperazione e collaborazione, per dare al genere umano un futuro migliore e pacifico.

Art.4 - L'Associazione persegue i seguenti scopi:
  • a) Lavorare per raggiungere un'equa e pacifica soluzione dei conflitti;
  • b) Smilitarizzare e denuclearizzare la Regione del Mediterraneo, oltre che dare supporto attivo agli altri movimenti per la smilitarizzazione e denuclearizzazione globale;
  • c) Promuovere la salute ed il benessere delle/dei più deboli e far cessare ogni forma di discriminazione e povertà;
  • d) Abolire la discriminazione sessuale, l'oppressione e lo sfruttamento, comprese ogni forma di violenza contro le donne;
  • e) Ottenere il riconoscimento dei diritti umani, una reale democrazia ed uno sviluppo sostenibile;
  • f) Lavorare per ottenere il riconoscimento dei diritti ed il benessere dei bambini, indipendentemente dall'appartenenza razziale, sociale, culturale e familiare;
  • g) Promuovere l'educazione alla giustizia, all'autodeterminazione, all'eguaglianza ed alla pace a tutti i livelli, con particolare attenzione alle famiglie, alla scuola ed ai media.
  • h) Promuovere e riconoscere l'eredità culturale femminile originaria;
  • i) Formulare ed avviare azioni comuni per riuscire ad avere una Regione del Mediterraneo libera da ogni genere di inquinamento, per arrestare la sfrenata distruzione ecologica e per salvaguardare non solo il mare, ma anche l'aria, l'acqua ed il suolo.
Allo scopo del conseguimento di tali finalità, l'Associazione mira a:

  • Creare una rete per i problemi regionali del mediterraneo

  • Diffondere una coscienza pubblica attraverso campagne di educazione ed informazione, conferenze, manifestazioni e iniziative analoghe

  • Promuovere imprese femminili

  • Incoraggiare le donne nella crescita verso l'autonomia decisionale

  • Esercitare pressione presso i Parlamentari e le istituzioni che ne abbiano autorità, affinché creino specifiche strutture di rilevanza sociale ed organismi che attuino effettive politiche e condizioni tese alla realizzazione degli scopi istituzionali

  • Lavorare insieme ad altre organizzazioni nazionali, regionali ed internazionali che abbiano finalità analoghe, affini, connesse.

    Art.5 - Il numero delle associate è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte coloro che abbiano interesse a concorrere alla realizzazione degli scopi statutari. Le socie possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, se persone giuridiche devono essere organismi non governativi.
    Art.5 bis - Sono Socie Fondatrici le donne che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono Socie Ordinarie quelle che si iscrivono successivamente con domanda di iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo. La qualità di socia ordinaria decorre dalla data di iscrizione e contemporaneo versamento della quota associativa. Le socie fondatrici e le socie ordinarie hanno i medesimi diritti di voto per le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. A tutte le socie si applica uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, ma è ispirata a criteri di continuità. Non sono socie dell'Associazione e pertanto non hanno diritto di voto, tutti coloro, anche rappresentanti di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali non governative, che occasionalmente usufruiscano dei servizi e delle attività proposte dall'associazione.

    Art.6 - La qualità di socia si perde: per morte, per recesso, per morosità, per esclusione. Il recesso è consentito alla socia in un qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'associata morosa decade automaticamente a seguito del mancato pagamento di due successive quote annuali. L'esclusione di una socia è deliberata dall'Assemblea su proposta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo e solo per il compimento di atti gravemente lesivi degli interessi dell'Associazione.

    Art.7 - La quota associativa annuale iniziale ammonta a lire cinquantamila, di cui lire trentamila saranno devolute all'Associazione Internazionale AWMR con sede in Cipro, le restanti somme, invece rimarranno nella disponibilità dell'Awmr - Italia. L'importo della quota associativa è annualmente riconfermato o modificato dall'Assemblea. Tale quota non può essere trasmessa ad altri soggetti esterni o già partecipanti a qualunque titolo all'Associazione, neppure a causa di morte e non è rivalutabile.

    Art.8 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • a) le quote annuali delle associate

  • b) elargizioni, lasciti, donazioni, contributi di Enti pubblici o privati, e privati cittadini.

  • c) eventuali proventi di attività dell'Associazione

    Ciascuna socia potrà mettere a disposizione dell'Associazione, materiale documentario e tecnico a scopo di studio e ricerca rimanendo comunque la socia stessa, legittima proprietaria di tali beni.

    Art.8 bis - E' vietata, in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa deve essere` devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, ove occorra, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art.9 - L'esercizio sociale si chiude al 31 trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo cura la redazione del rendiconto economico e finanziario che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui al successivo art.11.

    Art.10 - Sono organi dell' Associazione, liberamente eleggibili dalle socie:

  • l'Assemblea

  • il Consiglio Direttivo

  • la Presidente del Consiglio direttivo

  • il Collegio Sindacale.

    Art.11 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni sei mesi e comunque almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare:

  • sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;

  • sull'approvazione del bilancio preventivo e delle linee programmatiche dell'Associazione;

  • il rinnovo delle cariche delI'Associazione, ogni due anni.

    L Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o per la modifica del presente statuto o quando ne faccia richiesta motivata il Collegio Sindacale o un decimo delle socie in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso inviato per posta ordinaria o con semplice affissione dell'avviso stesso nei locali dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data stabilita. Nell'avviso deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. La socia che per qualsiasi ragione, non possa intervenire all'Assemblea può farsi sostituire da un'altra socia avente diritto al voto mediante delega scritta della quale deve farsi menzione nel verbale di Assemblea. Non è ammessa più di una delega alla stessa socia. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualora sia presente in prima convocazione la metà più una delle socie, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti e rappresentate. Essa elegge liberamente gli organi dell'Associazione in base al principio del voto singolo, e pertanto anche le eventuali persone giuridiche socie hanno diritto ad un solo voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e rappresentati e devono risultare da verbale sottoscritto dalla Presidentessa e dalla Segretaria. Nelle votazioni delle cariche sociali si intendono elette coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità si intende eletta la socia di maggiore ininterrotta anzianità associativa. Le deliberazioni dell'assemblea, una volta verbalizzate vengono affisse nei locali della sede dell'associazione ed inviate per posta ordinaria alle socie assenti. Altresì vengono affissi ed inviati i bilanci e i rendiconti approvati. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria relativa alla modifica dello Statuto devono essere prese con la presenza, in persona o per delega, di almeno tre quarti di tutte le socie aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi delle socie presenti o rappresentate.

    Art.12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due a un massimo di nove componenti e dura in carica due anni. La carica è improntata al criterio della rotazione. La Consigliera che per qualsiasi ragione cessi dalla carica nel corso del mandato è sostituita per cooptazione al suo posto dalla socia risultata prima delle non elette nell'ultima elezione assembleare. Tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva alla nomina e la Consigliera cooptata rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina tra le sue componenti la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera.
    Art.12 bis - La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Presenta all'Assemblea la relazione sullo stato dell'Associazione ed il conto consultivo. Provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Essa ha inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione e di curare i rapporti con le altre istituzioni nazionali e internazionali. La presidente ha la più ampia facoltà di delega a favore delle Consigliere.
    Art.12 ter - Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire gli scopi dell'Associazione, escluse le materie che il presente statuto riserva all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni volta che ne venga ravvisata la necessità con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.

    Art.13 - L'Assemblea elegge un Collegio Sindacale di tre Sindache, anche non socie, che rimangono in carica due anni. La carica è improntata al criterio della rotazione. Le Sindache nominano tra loro una Presidente. Il Collegio Sindacale controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, interviene in Assemblea per sottoporle la propria relazione sui bilanci preventivo e consuntivo. Le Sindache possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

    Art.14 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni dettate dal codice civile e dalle legge vigenti in materia di associazioni e altri enti non lucrativi.